F4 Italia | Bearman escluso da Gara 3 di Imola: classifica ancora sub judice
La decisione dei Commisari Sportivi
La decisione dei Commissari Sportivi
Questo il comunicato: «Con la decisione numero 20 dei Commissari Sportivi, a seguito delle verifiche tecniche post gara sul motore della vettura n° 87 di Van Amersfoort Racing e dopo l’esame delle prove effettuate al banco presso Autotecnica Motori, è stato deciso di escludere il Concorrente / Conduttore dalla classifica di gara 3 del round 4 Imola IF4C ai sensi dell’art. 15 RdS Velocità circuito, 128 lett. B, 228 e 227.10 RSN. I Commissari Sportivi riunitisi in riunione telematica mediante applicazione “Google Meet” alla presenza del rappresentante del Concorrente Mr Peter Van Erp, dopo aver valutato ampiamente la questione, hanno constato che all’esito delle verifiche tecniche post gara effettuate presso Autotecnica, sul motore n. 139-C (Abarth 414TF 1400 cc. Fire Turbo) che equipaggiava la vettura n. 87, era montato il particolare ”puleggia di distribuzione” particolare non oggetto di piombatura differente dal campione di riferimento fornito da Autotecnica. così come meglio specificato all’interno del report del commissario tecnico e di Autotecnica che qui si intendono integralmente trascritti e facenti parte integrante della decisione».
Ricorso di Bearman sulla decisione
«Attesa la buona fede del concorrente suddetta irregolarità tecnica, come indicato nel report tecnico, rientra dunque nella categoria di non conformità prevista dall’art. 128 lettera B (Non conformità dovute a regolazioni o errori di montaggio che potrebbero essere non volontarie e che potrebbero comportare vantaggi o violazione di norme di sicurezza) che giustifica l’esclusione del concorrente dalla classifica di gara 3 nonché le relative penalità così come sopra specificato. Si dà atto che il concorrente, ascoltato dai Commissari Sportivi, ha assistito a tutte le prove di verifica e ha ricevuto comunicazione ed informazione della decisione in lingua inglese. Per tali motivi il comportamento del suddetto Concorrente/Conduttore integra una violazione del regolamento sportivo, di cui sopra. La presente decisione è stata presa in conformità ai vigenti artt. 210.3.III, 215, 216 bis. 228 e 229 RSN, 15 e 16 del R.D.S. Velocità in circuito, per quanto di competenza».
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